80 - Legittimazione all'intervento in assemblea di s.p.a in assenza dell'obbligo di preventivo deposito delle azioni



Massima

22 novembre 2005

Per intervenire nell'assemblea di s.p.a., pur in assenza di una previsione statutaria che preveda il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, è necessaria l'esibizione dei certificati azionari regolarmente intestati o muniti di una serie continua di girate.
L'obbligo della società di provvedere "all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario", previsto dall'art. 2370, comma 3 cod. civ., si esaurisce nell'aggiornamento del libro soci mediante l'iscrizione dei (soli) soci non ancora iscritti, e non impone l'annotazione di tutti i soggetti intervenuti all'assemblea o che abbiano effettuato il deposito o che risultino dalle comunicazioni degli intermediari.

Motivazione

In materia di legittimazione all'intervento nelle assemblee delle s.p.a., la riforma è intervenuta in modo incisivo, non prevedendo più il requisito dell'iscrizione a libro soci cinque giorni prima della data fissata per la riunione e del connesso deposito dei titoli azionari presso la sede sociale ovvero le banche incaricate nello stesso termine. Così facendo, il legislatore della riforma ha preso atto dell'esigenza, spesso avvertita nella prassi, di operare sulle azioni anche in prossimità dell'assemblea, consentendo peraltro di reintrodurre volontariamente in statuto l'obbligo di deposito e così riconoscendo come meritevole di tutela l'interesse della società a conoscere preventivamente, per fini organizzativi, gli aventi diritto ad intervenire alla riunione.

Il testo attuale dell'art. 2370 cod. civ. si limita a stabilire che possono intervenire all'assemblea coloro "cui spetta il diritto di voto". Questa disposizione, in realtà, non disciplina le formalità necessarie all'intervento ma stabilisce, in senso sostanziale, che il diritto di partecipare alla riunione spetta solo a quei soggetti, soci o meno, che possono votare in assemblea (e quindi, ad esempio, potrà intervenire in assemblea il creditore pignoratizio che abbia mantenuto il suddetto diritto e non il titolare delle azioni che lo abbia perso per effetto della costituzione del pegno).

Per stabilire quali siano i requisiti formali necessari per intervenire all'assemblea occorre quindi far riferimento ad altre norme, in particolare ai principi dettati in materia di titoli di credito ed all'art. 2021 cod. civ., nel quale è previsto che "il possessore del titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto ... per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente" nonché all'art. 2355 cod. civ., nel quale è precisato che "il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate ... è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali".

Pertanto, colui che richiede di poter intervenire all'assemblea deve dimostrare di essere titolare del diritto "sociale" di voto incorporato nel titolo; per fare ciò deve, in applicazione dei principi posti dagli artt. 2021 e 2355 cod. civ., esibire il certificato azionario a lui regolarmente intestato, eventualmente in base ad una serie continua di girate; al contrario non è necessario (né sufficiente) che colui che richiede di poter intervenire all'assemblea sia già iscritto a libro soci, essendo la società legittimata a provvedere ad aggiornare il libro stesso anche dopo lo svolgimento della riunione. In tal senso il terzo comma dell'art. 2370 cod. civ. pone una deroga al principio generale dettato dall'art. 2021 cod. civ. nel quale è previsto che, per il valido esercizio del diritto incorporato nel titolo nominativo, il titolare risulti già iscritto nel registro dell'emittente. Tale deroga conferma l'assunto sopraesposto, prendendo in considerazione la fattispecie concreta della riunione assembleare e l'eventuale impossibilità di procedere in tale sede all'immediata iscrizione nel libro soci di coloro che, prima dell'apertura dei lavori assembleari, pur non essendo iscritti a libro soci, esibiscano i titoli a loro intestati.

Infine, non può dubitarsi che il terzo comma dell'art. 2370 cod. civ. abbia esclusivamente quest'ultimo significato, e cioè quello di ribadire l'obbligo della società di annotare a libro soci le variazioni nella compagine sociale risultanti dai titoli depositati (ove lo statuto lo preveda) o esibiti per l'intervento (ove lo statuto non preveda deposito) consentendo nel contempo che tale annotazione sia effettuata dopo lo svolgimento dell'assemblea, e non anche l'ulteriore significato di porre un diverso obbligo di trascrizione sul libro soci dell'elenco non solo di coloro che siano intervenuti alla riunione ma anche di coloro che abbiano depositato i certificati azionari senza intervenire, essendo una simile previsione del tutto estranea alla funzione del libro soci né motivata da alcun interesse sociale o di terzi.

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