14 - Uso di mezzi telematici e del voto per corrispondenza nella srl


Massima

10 marzo 2004

Nella s.r.l. devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Motivazione

L'art. 2370 cod. civ. consente l'uso di mezzi di telecomunicazione e il ricorso al voto per corrispondenza nelle assemblee di s.p.a., ove ciò sia stabilito con clausola statutaria. Benché tra le disposizioni in tema di s.r.l. quella citata non venga né richiamata né riprodotta, ne va affermata l'integrale estensione analogica al tipo s.r.l.

Ciò è di tutta evidenza e pacificamente riconosciuto per l'uso di mezzi di telecomunicazioni, quali la video/tele conferenza, già prevalentemente ammessi - e senza distinzione tra s.p.a. e s.r.l. - prima della riforma societaria in forza della loro compatibilità con il metodo collegiale. Detti mezzi, anzi, sono più facilmente praticabili e praticati in società con pochi soci, reciprocamente ben noti, che non in società dalle assemblee affollate: sicché non si giustificherebbe un orientamento restrittivo al riguardo anche alla luce delle aperture all'autonomia statutaria e delle semplificazioni organizzative introdotte nella s.r.l..

Per quanto al voto per corrispondenza, che pure rappresenta una deroga al metodo collegiale poiché chi vota non partecipa alla discussione assembleare e preforma il proprio voto rispetto alla riunione, ne va riconosciuta l'ammissibilità anche nella s.r.l. per le seguenti ragioni.

Con la riforma societaria il voto per corrispondenza non è più inscindibilmente legato alla s.p.a. quotata e all'esigenza di fronteggiare il problema dell'assenteismo del piccolo azionista, ma viene esteso anche alla s.p.a. "chiusa" quale misura utile ad agevolare la formazione delle decisioni dei soci in tutti i casi in cui vi siano ostacoli alla riunione derivanti dalla distanza geografica tra i soci stessi (ovvero tra loro e il luogo in cui la società opera) o da problematiche relazioni interpersonali all'interno della compagine sociale.

Simili ostacoli si riscontrano anche nelle s.r.l. (si pensi, ad esempio, alle numerose s.r.l. operanti in Italia a capitale interamente o parzialmente straniero; o ancora a s.r.l. a base familiare in cui, specie in seguito a vicende successorie, sorgono dissidi che rendono ingestibili le assemblee sociali): nelle quali, pertanto, il voto per corrispondenza può costituire un'apprezzabile alternativa al voto, sempre preformato rispetto all'assemblea, in questa sede espresso da un delegato a cui il socio ha dato istruzioni vincolanti di voto.

Nella s.r.l., a ben vedere, il voto per corrispondenza va ammesso a maggior ragione rispetto alla s.p.a. "chiusa", poiché nel primo tipo sociale si è addirittura superato il principio della collegialità nelle decisioni dei soci, adottabili con i sistemi della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto. Né può dirsi che il voto per corrispondenza nella s.r.l. vanifichi la disposizione che impone il ricorso al procedimento assembleare in talune evenienze (art. 2479, comma 4, c.c.): l'ordinamento intende assicurare, in quei casi, la possibilità dell'intervento in una riunione assembleare (in radice esclusa, invece, dai sopra ricordati procedimenti decisionali alternativi); ma non certo intende impedire al socio, che ciò preferisca, di preformare il voto rispetto all'assemblea, perché ivi giunga attraverso un delegato o a mezzo posta.

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