Vincolo di destinazione ad alloggio del portiere di unità di proprietà non condominiale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17494 del 31 luglio 2014)

Nell'atto che riserva alla proprietà esclusiva di un condomino parti che dovrebbero considerarsi comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. in tanto può riconoscersi anche la creazione di un vincolo di destinazione a carico di tali parti in quanto ciò risulti da una manifestazione espressa in tal senso. Diversamente deve ritenersi che la riserva comporti la attribuzione della proprietà piena. L'atto in questione, poi, dev’essere quello con il quale si è costituito il condominio, cioè il primo atto di alienazione da parte dell'unico proprietario originario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il costruttore in sede di alienazione della singole unità immobiliari di un condominio si riserva espressamente la proprietà delle unità immobiliare adibite già a portineria. Implica la susseguente condotta delle parti, permanendo il servizio di portierato già preesistente, l'insorgenza ovvero l'esistenza di un vincolo di destinazione di tali cespiti? All'interrogativo la S.C. ha dato risposta negativa, riformando la pronunzia di merito. L'esistenza di un vincolo di destinazione potrebbe essere soltanto la risultante di una espressa riserva contenuta nel primo atto di alienazione delle singole unità facenti parte del complesso condominiale.

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