Vendita di fondo agricolo da parte di ente agricolo (ISMEA). Insussistenza del diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto confinante (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24201 del 30 settembre 2019)

La natura pubblicistica degli enti di sviluppo agrario e la finalità dagli stessi perseguita (che consiste nella formazione e nello sviluppo di imprese agrarie a carattere familiare, efficienti e razionalmente organizzate) sono presenti sia nel momento in cui essi procedono all'acquisto delle aziende destinate alla trasformazione, sia successivamente, allorché, attuando la legge, cedono in proprietà le aziende trasformate. Ne segue che la deroga disposta dall'art. 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590 rispetto al diritto di prelazione in favore dei proprietari di terreni confinanti con quelli "trasformati" (diritto sancito dall'art. 8 della legge stessa) rinviene applicazione sia nel momento dell'acquisizione dei fondi da parte di detti enti, sia in quello successivo della cessione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte di merito con la quale era stata respinta la domanda proposta dal coltivatore diretto che, proprietario del fondo confinante rispetto a quello alienato dall'Ente, aveva richiesto che fosse accertato a proprio favore il diritto di prelazione agraria ex art. 8 L. 590/1965.
Nella fattispecie, l'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA, il quale è da annoverare tra gli enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie di cui all'art. [[Legge del 1965 numero 590 art. 12|12]] della legge 590/1965) aveva ceduto, in attuazione dei propri scopi, il terreno agricolo facente parte di un'azienda trasformata. L'art. 14 di detta legge prevede che il diritto di prelazione di cui all'art. 8 non possa' essere esercitato quando i terreni vengano acquistati da detti Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, senza disporre nulla circa la rivendita degli stessi. Secondo la condivisibile opinione della Cassazione anche tali alienazioni sono assistite dalla medesima ratio legis.

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