Terreno pertinenziale e agevolazioni "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 33629 del 1 dicembre 2023)

In tema di agevolazione tributarie per “acquisto prima casa”, in particolare di pertinenze all’immobile destinato ad abitazione principale, deve ritenersi che il legislatore, laddove afferma: “sono ricomprese tra le pertinenze… “, evidenzia con chiarezza che per le unità immobiliari di cui categorie C/2, C/6 e C/7 una sola unità immobiliare, per ciascuna di dette categorie, può godere dell’agevolazione. La norma non comprende pertanto una elencazione esclusiva, in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento” (art. 817 c.c.) del “bene principale”, che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo (l’obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all’altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questioni di “asservire” l’uno all’altro)” (così, Cass., Sez. VI/T, 25 febbraio 2022, n. 6316).
Con specifico riguardo ad un terreno circostante un fabbricato, questa Corte ha ritenuto che, in tema di agevolazione tributarie per l’acquisto della c.d. “prima casa”, il concetto di pertinenza, è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell’area che ha esclusivo rilievo formale (Cass., Sez. 6-5, 17 febbraio 2015, n. 3148; Cass., Sez. 6-5, 8 febbraio 2016, n. 2450; Cass., Sez. 5, 21 dicembre 2016, n. 26494; Cass., Sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19188; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8073; Cass., Sez. 6-5, 25 febbraio 2022, n. 6316).
In definitiva, ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale, ma il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico (Cass., Sez. 5, 10 agosto 2021, n. 22561; Cass., Cass., Sez. 65, 25 febbraio 2022, n. 6316). Fermo restando, in linea generale, che l’accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili – che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione – presuppone l’esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell’effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni (da ultima: Cass., Sez. 2, 21 luglio 2021, n. 20911)” (così Cass., Sez. T., 30 agosto 2022, n. 25489).

Commento

(di Daniele Minussi)
Può il terreno acquistato unitamente al fabbricato che fruisce delle agevolazioni "prima casa" essere considerato pertinenza di quest'ultimo e godere dello stesso trattamento tributario? La risposta della S.C. è affermativa, sia pure condizionatamente alla verifica (ciò che costituisce valutazione di merito) di un rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico.

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