Simulazione assoluta della vendita e successiva apposizione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645 ter cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16313 dell'8 giugno 2023)

Il creditore della parte alienante conserva il diritto ad agire per la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita anche se l'avente causa del debitore alienante ha apposto al bene compravenduto un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod.civ. con atto trascritto prima della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di simulazione, posto che la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso sia naturalmente privo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie, veniva in considerazione l'azione di simulazione assoluta esercitata in riferimento ad una vendita immobiliare la quale, nella prospettazione attorea, sarebbe stata posta in essere soltanto allo scopo di conferire l'appartenza della perdita della proprietà del bene in capo all'alienante, il quale ne sarebbe rimasto effettivamente titolare. In questo scenario, che cosa concludere in relazione alla susseguente stipulazione da parte dell'acquirente (asseritamente simulato) di un atto negoziale di destinazione? Secondo la S.C. l'apposizione del vincolo di cui all'art. 2645 ter cod.civ. non è di ostacolo alla possibilità di agire con l'azione di simulazione, dal momento che la stessa ha quale oggetto l'atto di disposizione posto alla base dell'istituzione del vincolo. D'altronde, qualora dovesse essere accolta la tesi contraria, sarebbe sufficiente che il simulato acquirente avesse ad istituire un vincolo di destinazione sul bene acquisito per assicurare al simulato alienante il risultato desiderato, eventualmente eludendo i diritti dei creditori di costui.

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