Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: non indispensabilità di perizia estimativa sui beni. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 54218 del 21 dicembre 2016)

Non c'è, ai fini della determinazione dell'ammontare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l'esigenza di accertare l'esatta corrispondenza fra profitto e quantum sequestrato non vigendo alcun onere preventivo di effettuare perizia estimativa sui beni da sottoporre a sequestro, essendo sufficiente che il giudice motivi, in linea di massima, sulla non esorbitanza di quanto sequestrato, salvi, ovviamente, gli eventuali più approfonditi accertamenti da svolgersi nel giudizio di merito. La conseguenza è che se la valutazione del giudice risponde a tali criteri, è insindacabile in sede di legittimità. Non basta, pertanto, la contestazione di un'ipotetica sproporzione fondata esclusivamente sulla mancata stima dei beni sottoposti a sequestro, di cui neppure il ricorrente è in grado di indicare il valore, occorrendo invece un'esplicita censura che specifichi gli elementi da cui desumere una evidente violazione del principio di proporzionalità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il sequestro preventivo penale differisce da quello ordinato in sede civile, essendo finalizzato alla confisca.
La finalità di prevenzione comporta che questo tipo di sequestro possa essere chiesto dal giudice soltanto dal pm e non si concreta in un semplice vincolo di indisponibilità su una cosa, sostanziandosi nel vincolo di “fare” e di “non fare”.
Le ipotesi in cui è possibile provvedere disponendo il sequestro corrispondono alle seguenti:
- nel caso di pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso;
- quando vi sia pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati;
- quando la cosa risulti in sé pericolosa, poiché di essa è consentita od imposta la confisca.

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