Trascrizione della domanda giudiziale intesa a far dichiarare la nullità dell'atto



L'art. 2652 n.6 cod.civ. prevede che siano soggette a trascrizione le domande giudiziali dirette a far dichiarare la nullità (nonché a far pronunziare l'annullamento) degli atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

Ciò ovviamente non influisce, indipendentemente dall'effettuazione della formalità pubblicitaria, sulla inidoneità dell'atto nullo a sortire effetti. Si ipotizzi che Tizio ceda a Caio un immobile in forza di una vendita affetta da un vizio invalidante che importi nullitànota1 . Qualora Caio a propria volta venda a Terzo lo stesso bene questo nuovo atto (di per sé non viziato) è soltanto apparentemente in grado di esplicare effetti traslativi. Poiché in tema di modalità acquisitive a titolo derivativo vige la regola in base alla quale "nemo plus juris transferre potest quam ipse habet" non avendo Caio acquistato alcunchè a causa della nullità dell'atto, non potrà a propria volta stipulare un atto giuridicamente produttivo di qualche effetto. In questo senso è del tutto irrilevante che la trascrizione di questo successivo atto di acquisto sia antecedente o successiva rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale intesa a far dichiarare la nullità dell'atto.

Il modo di operare della posizione in esame può essere dinamicamente rappresentato nella figura sotto riportata:

 

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Ben differente è tuttavia l'ipotesi (che viene esaminata a sè) di cui alla seconda parte del n.6 della norma in esame, che assume in considerazione il caso in cui, nell'eventualità descritta, l'avente causa da colui che aveva acquistato in base a titolo nullo sia in buona fede e siano decorsi cinque anni nota2 dalla trascrizione di detto atto senza che siano state trascritte domande giudiziali intese ad ottenere la dichiarazione di nullità.

Note

nota1

In argomento cfr. Ferri, Della trascrizione immobiliare, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca, Bologna Roma, 1977, p. 269, il quale, in tali casi, sottolinea l'indifferenza della buona fede dell'autore dell'alienazione, ai fini dell'acquisto a titolo derivativo.
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nota2

Si tratta di un termine di decadenza e non di prescrizione, che decorre dal momento della trascrizione dell'atto nullo e non da quando il diritto può essere fatto valere: così Ferri Zanelli, Della trascrizione. Trascrizione immobiliare, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca, Bologna Roma, 1995, p.337. Dubbi sono stati, invece, espressi da Di Salvo, Sulla configurabilità di un obbligo dell'enfiteuta all'affrancazione. Sulla distinzione tra negozio relativamente simulato e negozio erroneamente denominato. Sulla natura del termine di cui all'art.2652 n. 6 cod.civ., in Giur.compl.cass.civ., 1953, p.80, per il quale il decorso del termine non comporterebbe la perdita del diritto (nel quale si sostanzierebbe la decadenza), ma un'efficacia limitata della pronunzia della nullità.
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Bibliografia

  • DI SALVO, Sulla configurabilità di un obbligo dell'enfiteuta all'affrancazione. Sulla distinzione tra negozio relativamente simulato e negozio erroneamente denominato. Sulla natura del termine di cui all'art.2652 n. 6 cod.civ., Giur.compl.cass.civ., 1953
  • FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977

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