Proventi dell'attività separata svolta da ciascun coniuge in regime di comunione legale. Comunione de residuo. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 16993 del 14 giugno 2023)
Ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c), cod.civ., i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e, quindi, anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.