Non è consentito usufruire due volte delle agevolazioni "prima casa" senza aver preventivamente ceduto l'immobile già acquisito con le dette agevolazioni. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17294 del 30 luglio 2014)
Non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dal carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler usufruire del beneficio.