Negoziazione assistita e trasferimenti immobiliari fra coniugi. Indispensabile l’intervento notarile. (Appello di Trieste, Sez. I, sent. n. 207 del 6 giugno 2017)

Deve affermarsi la necessità di far accertare a un notaio, ai fini della trascrizione nel registro, la sottoscrizione del processo verbale di accordo di negoziazione assistita in materia familiare, ad esempio in tema di separazione, che contenga al suo interno un trasferimento di diritti immobiliari, laddove la particolarità della materia relativa alla trascrizione, e gli interessi di natura pubblica sottesi alla sua disciplina, non può consentire che la semplice equiparazione tra l’accordo di negoziazione ed i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione possa essere interpretata come una deroga ad un principio codicistico fondamentale del nostro ordinamento laddove la legge non conosce deroghe espresse alla regola della previa autentica delle scritture private ai fini della trascrizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando le Poste vendono viaggi e libri di testo, le edicole distribuiscono in bundle con la rivista scatole di fagioli, viene ribadito il principio in base al quale soltanto il notaio può accedere alla pubblicazione degli atti portanti trasferimenti immobiliari. La pubblica fede e l'affidabilità dei registri immobiliari sono beni giuridici la cui rilevanza non può essere lasciata, in omaggio ad un malinteso principio di libertà da vincoli burocratici, senza presidio. Il provvedimento viene ad accogliere il reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Tribunale di Pordenone in data 17 marzo 2017, che aveva statuito nel senso della non indispensabilità del ministero notarile.

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