La richiesta di variazione dell’accatastamento dell'unità immobiliare introdotta prima dell'atto di trasferimento della proprietà consente all’acquirente di usufruire delle agevolazioni prima casa. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 14396 del 7 giugno 2013)
In tema di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, l'acquirente di un immobile che ha chiesto l'autorizzazione alla ristrutturazione e il cambio di destinazione d'uso del bene prima dell'atto notarile può usufruire delle agevolazioni prima casa anche se al momento del rogito il bene risulta ancora accatastato come magazzino. L'importante è che la variazione catastale sia effettivamente intervenuta, ancorché in epoca successiva all’atto di acquisto.