Diritto alle agevolazioni prima casa, residenza e comunione legale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 16355 del 28 giugno 2013)

Ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c. quindi sia in caso di acquisto separato che in quello di acquisto congiunto del bene stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico sottoposto all'attenzione dei Giudici, veniva in esame il caso di due coniugi acquirenti di prima casa in regime di comunione legale dei beni, uno soltanto dei quali residente presso l'immobile acquisito. E' stato deciso nel senso che, alla luce della regola della coabitazione, il requisito della residenza vada inteso come riferito alla famiglia e che, rilevando unicamente la destinazione dell'immobile a residenza familiare, debbano essere mantenute le già invocate agevolazioni "prima casa".

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