Cass.Civ., sez.II, n. 3642/2004. Ipotesi di donazione indiretta.

Nell'ipotesi di donazione di somma di denaro occorre distinguere l'ipotesi in cui questo sia impiegato successivamente dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma e distinta determinazione, nel qual caso oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisca il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce l'unico specifico fine, se pur mediato, della donazione. Nel caso in cui il denaro sia dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal disponente, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal benefìciario dopo averlo ricevuto dal disponente in esecuzione del complesso procedimento che quest'ultimo ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome d'un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile, il collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del disponente e l'acquisto del bene da parte del beneficiario porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto. Va escluso, pertanto, che la donazione indiretta dell'immobile debba necessariamente articolarsi in attività tipiche da parte del donante, essendo necessario, ma al tempo stesso sufficiente che sia provato il collegamento tra elargizione del denaro e acquisto, cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto stesso.

Commento

Notevole la portata della pronunzia in considerazione. Al riguardo occorre premettere come sia stato punto vivamente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza quello relativo all'individuazione dell'oggetto dell'atto di liberalità (se cioè essa riguardi il denaro ovvero l'immobile acquistato). La distinzione è stata per lo più imperniata sul fatto se il denaro sia stato impiegato direttamente dal disponente per provvedere all'acquisto dell'immobile, la cui intestazione sia stata variamente ottenuta a favore del beneficiario della liberalità ovvero versato nelle mani del beneficiario che successivamente abbia provveduto a dar corso all'acquisto a proprio favore. Con la pronunzia in esame questa impostazione viene rivoluzionata, nel senso dell'irrilevanza degli strumenti giuridici utilizzati. Il discrimine tra donazione di denaro e donazione del bene con esso acquistato si rinviene unicamente nell'individuazione dell'intento delle parti. Se l'atto posto in essere dalle stesse è contrassegnato dalla finalità di consentire l'acquisizione in capo al beneficiario dell'immobile (qualsiasi sia il percorso giuridico scelto, compresa l'erogazione del denaro al beneficiario che provveda ad effettuare l'acquisto dal terzo), propriamente questo sarà l'oggetto della liberalità. Essa avrà invece ad oggetto il denaro soltanto quando le liquidità saranno impiegate successivamente con autonoma determinazione del beneficiario. Si può altresì osservare come la decisione si inserisca perfettamente nella considerazione dell'elemento causale quale apprezzamento concreto della volontà delle parti della negoziazione.

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