Ai sensi dell'art.
737 cod.civ. sono soggette a collazione anche le donazioni indirette
nota1. Si pensi al padre che provvede a pagare i debiti contratti dal figlio nei confronti di altri soggetti (rinunziando al credito in via di regresso: cfr. Cass. Civ., Sez. II,
23260/2019) o il prestito di denari che successivamente il figlio non restituisca al padre che rimette al primo il relativo debito. Ancora si pensi all'ipotesi in cui il genitore, dopo aver stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare in veste di promissario acquirente, vi dia seguito intestando l'immobile al figlio pur provvedendo ad effettuare il pagamento al venditore. Il caso riveste specifica rilevanza in riferimento all'individuazione dell'oggetto della collazione (se cioè debba essere conferito il denaro ovvero l'immobile). Non irrilevante è stata ritenuta anche la creazione presso un istituto di credito di provvista da parte di un soggetto su un conto cointestato anche ad altra persona (Cass.Civ. Sez. II,
17338/03 ).
Note
nota1
Ciò significa che la collazione opererà in presenza di una interposizione tanto reale quanto fittizia: cfr. Gazzara, voce Collazione, in Enc.dir., p.335.
top1Bibliografia
- GAZZARA, Collazione, Enc. dir., VII
Prassi collegate
- Donazioni indirette, profili tributari e disciplina dell'imputazione, della collazione e della riduzione