Collazione del denaro



Se il de cuius aveva donato danaro (ma si veda Cass. Civ. Sez. II, ord. 18814/2023 sulla qualificazione delle erogazioni delle somme di denaro da parte del genitore convivente con il figlio), la collazione si fa prendendo una minore quantità di denaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione (art. 751 cod.civ.).

La norma viene per lo più sbrigativamente liquidata osservandosi come la collazione abbia luogo per imputazione. A stretto rigore tuttavia la regola appare ben diversa. Il nodo possiede una evidente natura semantica. Se con imputazione si allude al conferimento alla massa ereditaria non già del bene in natura, bensì del suo equivalente in denaro, appare chiaro come la norma in esame non già disponga che la collazione abbia luogo per imputazione (e non è in questo senso irrilevante notare come tale locuzione non compaia nel testo della disposizione), bensì che venga operata una compensazione tra quanto donato e quanto il coerede donatario avrebbe diritto di prelevare dalla massa ereditaria (semprechè, beninteso, si rinvenga denaro nell'asse ereditario). D'altronde la ragione della disposizione è perspicua: nell'ipotesi in discorso infatti si perderebbe irrimediabilmente la differenza tra imputazione e conferimento in natura, dal momento che l'imputazione avrebbe lo stesso oggetto (il denaro) del detto conferimento.

Ciò premesso, occorre peraltro rilevare che ben potrebbe darsi il caso in cui la collazione debba effettuarsi mediante conferimento diretto (o imputazione? nota1) del denaro. L'eventualità si presenta quando il denaro faccia difetto o non sia sufficientemente presente nell'asse ereditario. In questo caso l'ultimo comma della norma in esame prescrive che soltanto ove il donatario non voglia conferire "altro denaro o titoli dello Stato" possa provvedere prelevando mobili o immobili ereditari. Viene al proposito in esame un'obbligazione facoltativa, nella quale compete al donatario la scelta di conferire titoli di Stato quando non addirittura mobili o immobili ereditari. Quest'ultima possibilità è invero straordinaria, ribaltando le normali regole che reggono le modalità di esecuzione della collazione. Si potrebbe infatti dire che, ogniqualvolta il donatario sceglie di conferire mobili o immobili ereditari egli opera una collazione per imputazione (vale a dire convertendo il valore del lascito donativo in un equivalente) nota2.

Giova osservare come sia stata talvolta ricompresa nella fattispecie in considerazione (e non già in quella, differente, della collazione di immobili) l'ipotesi in cui il genitore abbia a corrispondere il prezzo di un immobile che venga acquistato dal figlio, dunque "intestato" a questi.

Note

nota1

Secondo il Giannattasio, Delle successioni. Divisione-donazione, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p. 151, si tratterebbe di collazione per imputazione, ma la questione appare più che altro nominalistica. L'identità tra oggetto della donazione (il denaro) e il surrogato legale dell'oggetto della donazione (costituito ancora una volta dal denaro) rende evidente il corto circuito logico in cui si rischia di cadere.
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nota2

Si osservi tra l'altro che la collazione delle donazioni aventi ad oggetto beni mobili si opera ai sensi dell'art. 750 cod.civ. soltanto imputandone il valore alla massa (mai cioè restituendoli in natura). Nell'ipotesi in esame invece la collazione della donazione in denaro si opererebbe conferendo in natura un equivalente valore in beni mobili, conferimento che, essendo destinato a surrogare per l'appunto il denaro, assumerebbe la valenza dell'imputazione. Secondo un'altra interpretazione, si potrebbe ritenere che, in siffatti casi, poiché il coerede-donatario conferisce beni alla massa ereditaria, venga in esame una collazione in natura, anche se, a differenza di quest'ultima, avente ad oggetto beni diversi da quelli relativi alla donazione da conferire (così Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.1006 ed Azzariti, Successioni dei legittimari e dei legittimi, Torino, 1997, p.458).
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Bibliografia

  • AZZARITI, Delle successioni.Divisione, Torino, 1997
  • GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

Prassi collegate

  • Quesito n. 236-2014/T, Tassazione di divisione preceduta da collazione e da prelevamento attuato mediante compensazione volontaria

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