Cass. Civ., Sez. III, n. 13208 del 31 maggio 2010. Valutazione della gravità dell'inadempimento, violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale.
In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase; pertanto, l'apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento si ripercuote sulla valutazione della gravità dell'inadempimento stesso, nel caso in cui tale soggetto abusi del suo diritto potendo comunque realizzare il suo interesse senza ricorrere al mezzo estremo dell'ablazione del vincolo. Nella fattispecie il creditore che aveva contestato un proprio debito (dichiarato certo e reale nel corso del procedimento) nei confronti della parte debitrice la quale ne aveva eccepito la compensazione, aveva agito richiedendo la risoluzione del contratto, negata sulla scorta della insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1455 cod.civ..