Cass. Civ., sez. I, n. 16663/2008. Accertamento dell'errore e del dolo negoziale. Possibilità di introdurre domanda giudiziale alternativamente fondata.

La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto. Impone però l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre invece accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva/omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il "deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.

Commento

E' ben possibile introdurre una domanda giudiziale articolata, sulla scorta della subordinazione di una richiesta al mancato accoglimento di quella posta in via principale.
In fondo il dolo negoziale non è altro se non l'induzione nell'altro contraente di un errore che ben potrebbe, anche in difetto di una condotta decettiva, venire autonomamente in rilevanza. Deve tuttavia osservarsi come mentre ai fini dell'annullamento del contratto per errore è richiesto il duplice requisito della determinanza e dell'essenzialità, non altrettanto si deve concludere per l'errore che costituisce l'effetto del dolo negoziale.

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