Dolo proveniente dal terzo



Si è detto che, al fine della rilevanza del dolo nell'ambito del contratto in genere, esso deve provenire dall'altra parte.

Se i raggiri sono stati invece usati da un terzo, occorre, ai sensi dell'art. 1439 cod.civ. , ai fini dell'annullabilità del contratto, che siano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio nota1.

Nel caso in cui i raggiri provenissero da terze persone all'insaputa del contraente che dovrebbe goderne gli effetti, la legge non consente che il contratto possa essere annullato per dolo: il soggetto ingannato potrà far valere questa situazione impugnando l'atto per errore, sussistendo i requisiti di rilevanza di questo (essenzialità e riconoscibilità) nota2.

Il terzo rimane sempre tale anche nell'ambito della stipulazione a favore di terzo di cui all'art. 1411 cod.civ. , non potendosi configurare la dichiarazione di voler profittare come un tramite per rinvenire nel terzo la qualità di parte della stipulazione ai fini dell'applicazione della disciplina in esame (Cass. Civ. Sez. III, 13661/92 ).

Se si tratta di negozio unilaterale, si potrebbe sostenere analogicamente che, mancando una seconda "parte" del negozio, la rilevanza del dolo sia condizionata alla provenienza di esso da un soggetto in qualche misura "interessato" nota3.

Per quanto attiene al testamento si può far riferimento alla figura della captazione (Cass. Civ. Sez. II, 2122/91 ) (art. 624 cod.civ. ). Se la disposizione del testatore fosse determinata dal dolo di un soggetto che non ricava dall'apertura della successione alcun vantaggio, l'unica impugnativa possibile sarebbe quella che fa leva sull'errore.

Note

nota1

Come rileva Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.669, "il vantaggio è costituito dall'interesse stesso alla stipulazione del contratto, anche se si tratta di un interesse non patrimoniale".
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nota2

Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.250.
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nota3

L'opinione prevalente è nel senso che nei negozi unilaterali a destinatario indeterminato il dolo produca un effetto invalidante da chiunque provenga, anche nel caso in cui resti del tutto ignoto da parte degli interessati. Si confrontino Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.170; Marani, Il dolo del terzo in alcune categorie di atti unilaterali, in Riv. dir. civ., I, 1966, p.58; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.667.  
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Bibliografia

  • MARANI, Il dolo del terzo in alcune categorie di atti unilaterali, Riv.dir.civ., I, 1966
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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