Per quanto riguarda il comportamento ingannevole, è sufficiente ad integrare la condotta del dolo
qualsiasi manovra fraudolenta usata per indurre in errore la vittima (e, si ribadisce, qualsiasi tipo di errore: non indispensabilmente essenziale). L'art.
1439 cod.civ. parla genericamente di "raggiri".
Si discute, peraltro, se occorra una vera e propria
messa in scena ingannatrice ovvero se possano considerarsi sufficienti una
menzogna, una
reticenza o addirittura il
semplice silenzio nota1. Per la menzogna, vale a dire nell'ipotesi di mera negazione di circostanze vere e sussistenti, si reputa che il negozio non sia annullabile qualora il dichiarante, usando la normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto agevolmente di quale fosse la verità (Cass. Civ. Sez. II,
10718/93 )
nota2.
In questo senso occorre osservare che la condotta con la quale si estrinseca il dolo possiede ordinariamente
concrete connotazioni positive, quali l'affermazione di notizie non vere, l'esibizione di documenti alterati o falsi, la predisposizione di ulteriori raggiri (Cass. Civ. Sez. II,
683/82). Al riguardo spetta al
deceptor l'eventuale prova che in concreto la controparte conosceva che la rappresentazione non fosse coerente con la realtà o che chiunque avrebbe potuto accorgersene
ictu oculi Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
16004/2014)
Il soggetto che trae in inganno intenzionalmente impronta la propria condotta a tale risultato:
il dolo sembra dunque essere un comportamento necessariamente assistito da dolo inteso come elemento soggettivo nota3. E' dubbio se possa essere considerata rilevante una condotta solamente colposa da parte del deceptor
nota4.
Si dubita altresì se il mero mendacio e se una
semplice condotta omissiva, il semplice silenzio, possano integrare gli estremi del dolo: a tal proposito esiste una disciplina specifica in tema di contratto di assicurazione (artt.
1892 ,
1893 cod.civ.).
Note
nota1
La risposta non può che essere positiva nel caso che tali fattispecie siano state idonee ad influire sul consenso. Così Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.665; Pasca, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol. IV, Torino, 1983, p.590; Nuzzo, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.780.
top1nota2
In dottrina si vedano, tra gli altri, Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.171; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.206. Contra Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.469, secondo il quale "è preferibile ritenere che l'inganno, comunque perpetrato, possa integrare gli estremi del dolo raggiro a prescindere da accertamenti circa l'idoneità della condotta ad indurre in errore una persona sensata di media diligenza".
top2nota3
V. Bianca, cit., p.665.
top3nota4
In senso negativo Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.664.
top4 Bibliografia
- NUZZO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
- PASCA, Cod.civ. annotato dir. da Perlingieri, IV
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002