Quanto alla
reticenza, alla
mera omissione non connotata da ulteriori condotte ingannatorie (c.d.
dolo omissivo), vale a dire al fatto di tacere circostanze che avrebbero potuto indurre la controparte a rinunciare alla stipulazione dell'atto, sorgono difficoltà.
In tema di contratto di assicurazione viene fatta enunciazione specifica di questi principi, esistendo regole che espressamente riconnettono anche al semplice silenzio la grave conseguenza dell'annullabilità dell'atto, imponendo ad uno dei contraenti un particolare onere di informazione e comunicazione (cfr. gli artt.
1892 e
1893 cod. civ.)
nota1.
Ci si domanda se, al di là di questi casi, l'omissione possa comunque rilevare. A questo proposito alcuni sostengono che proprio la portata eccezionale di queste norme suggerirebbe di dare al quesito una risposta negativa
nota2. Altri invece ritengono di poter inferire proprio da esse l'esistenza della possibilità di praticare l'impugnativa
nota3.
Il tema è quello del silenzio intenzionale tenuto su circostanze essenziali, cioè un
silenzio sleale verso l'altro contraente.
E' stato rilevato che, quando l'onere di informazione è espressamente stabilito e sanzionato da un'apposita norma, come nell'ipotesi predetta di cui all'art.
1892 cod. civ. ,
non risulta necessario qualificare come intenzionale e dolosa la condotta del soggetto, essendo sufficiente accertare che la dichiarazione, magari anche soltanto per colpa grave, sia inesatta o reticente nota4.
Dunque la portata di queste norme potrebbe giustificarsi non già nel senso di conferire rilievo al dolo meramente omissivo (irrilevante negli altri casi non previsti) bensì in quello di dare importanza ad una
omissione anche colposa nota5.
Diviene evidente l'utilità di costruire una figura generale di dolo negativo
in rapporto alle ulteriori situazioni negoziali non previste.
Si può al riguardo osservare che un conto è che una parte sia in errore, per ignoranza, dabbenaggine o altra causa non determinata in alcun modo dalla controparte (la quale si limiti a rimanere consapevolmente silenziosa, facendo permanere nella condizione di errore l'altro soggetto),
un'altra cosa è stabilire che il silenzio, il comportamento dolosamente ed intenzionalmente omissivo ha avuto l'efficienza di far cadere l'altra parte in errore nota6.
Nel primo caso la fattispecie si può risolvere nell'apprezzamento dell'errore del soggetto che vi è caduto, errore che, al fine di possedere rilevanza, dovrà essere qualificato da
essenzialità (mentre per quanto attiene alla riconoscibilità, data la prospettata consapevolezza dell'errore altrui, il requisito è da reputarsi in re ipsa sussistente).
Nella seconda ipotesi invece vi sarà
dolo negativo, subordinatamente all'accertamento dell'efficienza della condotta omissiva in relazione all'errore in cui fosse caduta la parte
nota7.
La giurisprudenza è in ogni caso restia a conferire il significato di dolo alla
mera omissione , che prescinda da un particolare dovere di informazione (si pensi, al riguardo, agli specifici obblighi informativi che presiedono alla corretta informazione dei mercati finanziari, dei creditori e dei soci sanzionati dagli
artt.2621,
2622 cod.civ. nel testo risultante dalla novellazione di cui alla legge 28 dicembre 2005 n.
262 ) . Si è affermato, ad esempio, che il mero silenzio che non si inserisca in un più vasto comportamento ingannevole non rileva ai fini del dolo (Cass. Civ. Sez. II,
5549/05 ; Cass. Civ. Sez. Unite,
1955/96 ; Cass. Civ.,
8295/94 ). Più recentemente è tuttavia emerso un diverso orientamento. Sia nell'ipotesi di dolo commissivo, sia in quella di dolo omissivo, gli artifici, i raggiri (ovvero anche il mero silenzio e la reticenza; cfr. tuttavia, in senso contrario, Cass. Civ. Sez.II,
9253/06 ) dovrebbero essere accomunati dalla valutazione della efficienza concreta sulla formazione della volontà di colui che cade in errore. Quando tali condotte decettive fossero in grado di sorprendere una persona di normale diligenza ben potrebbero rinvenirsi gli estremi del dolo negoziale. Non altrettanto si potrebbe riferire quando il deceptus fosse stato negligente (Cass. Civ. Sez. III,
20792/04 ). .
Note
nota1
Cfr. Buttaro, Assicurazione (contratto di), in Enc. dir., pp. 485 e ss..
top1nota2
Si vedano Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 206; Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p. 363; Pelaggi, Appunti sul dolo come vizio del consenso e come causa di annullamento del contratto, in Giur. agraria it., 1968, p. 460.
top2nota3
Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, pp. 465 e 466.
top3nota4
Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 171.
top4nota5
In tal senso anche Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 249.
top5nota6
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.665; Nuzzo, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 780.
top6nota7
Così Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, pp. 662 e 663.
top7Bibliografia
- BUTTARO, Assicurazione, Enc. dir., III, 1958
- GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
- NUZZO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
- PELAGGI, Appunti sul dolo come vizio del consenso e come causa di annullamento del contratto, Giur.agraria it., 1968
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002