Ancora sulla distinzione tra fidejussione e contratto autonomo di garanzia. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19736 del 27 settembre 2011)

L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si pronunzia ancora sulla tormentata distinzione tra fidejussione (contrassegnata dal carattere della accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale relativa al credito garantito) e contratto autonomo di garanzia (che, come si capisce dall'uso del termine "autonomo" è svincolato dall'obbligazione principale). In questo senso la previsione del pagamento "a prima richiesta" è un concreto indice di autonomia che può ben orientare la scelta dell'interprete nella seconda direzione.
Non va comunque sottaciuto che la clausola in considerazione era contrassegnata anche dall'espressa previsione dell'impossibilità di introdurre eccezioni al fine di sospendere il pagamento da parte del garante.

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