Rapporti tra creditore e fidejussore



Comunemente si riferisce, sulla scorta del modo di disporre del I comma dell'art. 1944 cod.civ., dell'obbligazione fideiussoria come di un'obbligazione qualificata dal vincolo della solidarietà nota1 .

Si tratta, a dire il vero, di una solidarietà che si fonda su presupposti differenti rispetto a quelli che ordinariamente connotano i rapporti tra più condebitori solidali. Il vincolo trae normalmente origine da una situazione di contitolarità del debito tra più soggetti. E' stato invece posto in luce come debitore principale e fidejussore si trovino in una situazione diversa tra loro: non sussisterebbe, in particolare, l'evocata comunanza nel debito che vale a contrassegnare i casi ordinari di solidarietà passiva nota2 . Il garante infatti è vincolato non già nel proprio interesse, bensì nell'esclusivo interesse del coobbligato, nei confronti del quale egli vanta diritto di regresso per l'intera somma del debito. Si aggiunga che, a differenza di quanto sancito in materia di obbligazione solidale in genere (art. 1297 cod.civ.) il fidejussore ha la possibilità di opporre al creditore tutte le eccezioni che a costui potrebbero essere opposte dal debitore principale (salva quella afferente all'incapacità: art.1945 cod.civ.). Può inoltre essere convenuto tra creditore e fidejussore il beneficio di escussione nonché, nell'ipotesi di cofidejussione, il beneficio di divisione. La regola di cui all'art. 1945 cod.civ. si giustifica in base all'accessorietà dell'obbligazione fidejussoria rispetto all'obbligazione principale nota3. E' logico che il fidejussore venga pertanto ad assumere nei confronti del creditore la stessa posizione giuridica del debitore principale, vantando la possibilità di opporre al primo tutte le eccezioni e praticare tutte le azioni ed i rimedi che potrebbe vantare il debitore principale e con gli stessi limiti. Così il fidejussore avrà la possibilità di muovere al creditore (nella specie un istituto bancario) contestazioni afferenti ad un conto corrente soltanto quando il debitore principale non fosse decaduto dal relativo diritto ai sensi dell'art.1832 cod.civ.(Cass.Civ.Sez.I, 9719/92 ; Cass.Civ.Sez.III, 6656/87 ). Il fidejussore che abbia garantito sia un'obbligazione cambiaria sia quella afferente al sottostante rapporto, potrà eccepire l'improcedibilità dell'azione causale da parte del portatore del titolo cambiario il quale non l'abbia offerto in restituzione al debitore depositandolo presso la cancelleria del giudice competente (III° comma art.66 R.D. 1669/1933) (Cass.Civ.Sez.I, 3078/78 ).

E' stato deciso che il fidejussore non possa tuttavia giovarsi di speciali situazioni soggettive di impossibilità in ordine all'adempimento di un'obbligazione, del tutto peculiari e proprie del solo obbligato principale (Cass.Civ.Sez.III 2958/79 ).

Vale anche la regola inversa rispetto a quella analizzata: il creditore avrà dunque la possibilità di far valere contro il fidejussore gli elementi probatori (attestanti la fondatezza delle proprie pretese) che siano stati acquisiti in un precedente giudizio promosso nei confronti del debitore principale (Cass.Civ.Sez.III, 2369/84 ).

Cosa accade nell'ipotesi in cui il garante paghi il garantito nonostante la praticabilità di un'eccezione in grado di paralizzarne le pretese creditorie?

Se, ad esempio, il fidejussore avesse pagato il creditore nonostante l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale ci si può interrogare circa la possibilità del primo di agire in via di regresso nei confronti di quest'ultimo.

Note

nota1

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1959, p.171.
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nota2

Simonetto, La fideiussione prestata da privati, Padova, 1985, p.80 e Bozzi, La fidejussione, le figure affini e l'anticresi, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.V, Torino, 1985, p.251.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.488.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BOZZI, La fideiussione, Milano, 1985
  • SIMONETTO, La fideiussione prestata da privati, Padova, 1985

Prassi collegate

  • Cancellazione dell'ipoteca e responsabilità del creditore nei confronti del fideiussore

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