Agevolazioni "prima casa" e valutazione in concreto dell'idoneità di altra abitazione di proprietà dell'acquirente nello stesso Comune. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 30585 del 27 ottobre 2023)

In tema di agevolazioni prima casa, ai sensi dell’art. 1, comma 4, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 – nel testo (applicabile “ratione temporis“) introdotto dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16 (conv., con modificazioni, nella L. n. 243 del 1993) – “l’idoneità” dell’abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato (Sez. 5, Sentenza n. 2565 del 02/02/2018, conf. Sez. 5, Ordinanza n. 19989 del 27/07/2018).

Commento

(di Daniele Minussi)
In linea di principio non è detto che non si possano ottenere le agevolazioni "prima casa" sempre e costantemente quando l'acquirente sia già proprietario di una quota di un immobile (perchè, ad esempio, ricevuto per successione mortis causa). Il criterio è quello della inidoneità a disporre del bene per fini abitativi. L'inidoneità è però concetto diverso dalla semplice scomodità: pertanto non spetterebbero le agevolazioni a chi fosse già proprietario nel Comune di un alloggio, ancorchè non avesse a disposizione una stanza singola per la figlia ed il figlio (Cass. Civ., Sez. V, 2278/2016). Non sempre questa linea interpretativa è stata tenuta ferma: si veda CTR Roma, Sez. X 6950/2016 che ha ritenuto non preclusiva rispetto alla fruizione delle agevolazioni la situazione di un compratore che avesse in precedenza acquisito (non fruendo di agevolazioni) un monolocale inadatto alle esigenze familiari. Va anche rilevato come la S.C. abbia ritenuto agevolabile l'acquisto di un appartamento quand'anche l'acquirente fosse già proprietario di altra unità abitativa nello stesso comune, tuttavia locata a terzi (Cass. Civ. Sez. V, 19989/2018). Esattamente richiamando quest'ultimo precedente si pone la pronunzia qui in commento.

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