Agevolazioni "prima casa" e residenza dei coniugi in comunione legale. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 30594 del 27 ottobre 2023)

Posto che nella specie si verte in ipotesi di residenza familiare va, invero, rilevato che il principio di diritto enunciato da questa Corte, e più volte ribadito, è nel senso che, in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, così che, nel caso di acquisto in comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c.; a maggior ragione il requisito in discorso non deve essere realizzato dal coniuge del contribuente che abbia operato un acquisto a titolo personale (v., ex plurimis, e da ultimo, Cass., 2 febbraio 2023, n. 3123; Cass., 19 luglio 2022, n. 22557).

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai fini della fruizione delle agevolazioni "prima casa", trattandosi di residenza della famiglia, non conta se uno dei coniugi (ancorchè in regime di comunione legale) non abbia la propria residenza nel comune in cui è sito l'immobile acquistato. Cfr. in senso analogo, Cass. Civ., Sez. V, 1494/2016, che si impernia sulla considerazione della "coabitazione" quale nozione differente dalla comune residenza.

Aggiungi un commento