Codice Civile art. 2504-ter


DIVIETO DI ASSEGNAZIONE DI AZIONI O QUOTE
1. La societa' che risulta dalla fusione non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona, dalle societa' medesime.
2. La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societa' incorporante.
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo X del TitoloV stabilita dall'art.6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2504-ter"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti