Tribunale di Roma, sez. V del 2016 numero 11776 (10/06/2016)



La decisione assembleare di prevedere nel riparto delle spese per l’ascensore un carico in considerazione del numero di affluenza dei soggetti presso il singolo appartamento è di fatto compromissiva del diritto del singolo condomino, appalesandosi peraltro arbitraria in quanto sganciata dai criteri di cui all’art. 1124 c.c., secondo cui la spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

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