Tribunale di Monza del 2000 (14/10/2000)


Una struttura sanitaria risponde dei danni sofferti da un paziente che, dopo aver subito l'innesto di tessuti ossei non previamente testati per la presenza del virus epatico, abbia contratto il virus dell'epatite C, ove i medici dipendenti della struttura abbiano negligentemente ignorato una circolare del ministero della sanità che raccomandava di adottare tale misura precauzionale e risulti che il paziente, prima dell'esecuzione dell'innesto, recava valori delle transaminasi nella norma.La legittimazione passiva in ordine ai debiti facenti capo alle gestioni delle soppresse Usl spetta alle nuove Aziende Usl ed Aziende ospedaliere, che sono subentrate alle prime a titolo universale, sebbene con la particolarità della predisposizione di un patrimonio separato e di un centro autonomo d'imputazione per la copertura dei disavanzi pregressi.

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