Natura giuridica del modo



Si è definito il modo come una limitazione della liberalità o del contenuto di un negozio gratuito che non può essere confuso con la causa del negozio stesso, la quale permane a titolo non oneroso nota1.

Nella donazione modale non si vuole porre in essere uno scambio tra quanto donato e il contenuto dell'onere (es.: costruire una scuola) neppure nell'ipotesi in cui del contenuto del modo non si avvantaggiassero terzi, come nell'esempio fatto, bensì il donante stesso.
Analogamente può dirsi per il testamento. In entrambi i casi il donante o il testatore vogliono restringere il contenuto della disposizione liberale, pur desiderando che il beneficiario possa trarne vantaggio: si tratta di dare rilievo, per il tramite dell'onere, ad un particolare motivo del disponente che può essere, come vedremo, determinante o non determinante rispetto alla disposizione (cfr. artt. 647, uItimo comma e 794 cod.civ.) nota2. E' come se al beneficiario venisse effettuata un'attribuzione patrimoniale di un certo valore, dalla quale scorporare il valore di quanto serve per adempiere al modo.
L'onere non può tuttavia giungere ad escludere il carattere gratuito del negozio: ne segue che il beneficiario della disposizione modale non può essere mai tenuto oltre il valore della cosa che forma oggetto del negozio stesso (cfr. artt. 671 e 793 cod. civ.).

Qual è la natura della situazione giuridica soggettiva che fa capo all'onerato dal modo?
Secondo l'opinione prevalente nota3 si tratterebbe di un' obbligazione vera e propria. In tal senso il modo si porrebbe come fonte di obbligazione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1173 cod.civ..
Svolte queste premesse, diviene indispensabile occuparsi della natura giuridica dell'onere.
Secondo la tesi tradizionale l'onere si iscriverebbe a pieno titolo, unitamente al termine ed alla condizione, nell'ambito degli elementi accidentali del negozio giuridico nota4. L'accidentalità dell'onere si farebbe risalire al fatto che esso non risulta indispensabile allo schema del negozio, potendo esservi ricompreso accidentalmente, allo scopo di esprimere un particolare motivo. Occorre tuttavia rammentare che, una volta in concreto apposto all'atto, l'elemento accidentale penetra nella struttura negoziale, giungendo ad influenzarne la causa stessa nota5. Il vero problema della natura giuridica del modo, nel quale è insita una doverosità di comportamento, è invece quello di conciliare la sua apposizione con la natura gratuita o addirittura liberale del negozio principale. Vi è chi nota6, allo scopo di descrivere il particolare legame che unisce il modo alla disposizione principale, ne ha pertanto posto in evidenza il carattere accessorio. Tale caratteristica consisterebbe nell'individuazione di un intento aggiuntivo proprio dell'onere ed ulteriore rispetto a quello che si vuole perseguire con l'atto connotato da gratuità.

Questo intento aggiuntivo si porrebbe come parallelo a quello principale, senza tuttavia alterarlo. In definitiva, in relazione ad un'istituzione d'erede alla quale fosse stato apposto un onere, si potrebbe distinguere una volontà principale intesa a produrre gli effetti che sono propri dell'istituzione stessa e una volontà accessoria, derivante dal modo, diretto a produrre effetti secondari.

A riprova di ciò viene rammentato il modo di disporre degli artt. 647 II e III comma, 794 cod.civ., in forza dei quali quando il modo è impossibile o illecito, la caducazione del medesimo non importa il parallelo venir meno del negozio principale nota7.

Più recentemente nota8 è stata addirittura negata l'accessorietà dell'onere, giungendosi ad ipotizzare la piena autonomia di esso.

Il modo si potrebbe definire accessorio nel solo senso del suo porsi accanto all'istituzione di erede al legato o alla donazione. Per altri versi ne sarebbe indipendente non influenzando l'elemento causale proprio degli atti di liberalità né impedendo che il contenuto obbligatorio che è ad esso onere proprio possa, a determinate condizioni, essere trasferito dal soggetto originariamente previsto ad altri nota9.

Si pensi a quanto disposto dagli artt. 676 , II comma e 677 , II e III comma cod.civ..

La prima norma prevede, nell'ipotesi di accrescimento, l'imposizione dell'onere a carico dei coeredi o legatari a favore dei quali l'accrescimento stesso si verifica. La seconda, nel caso in cui venga a mancare l'erede testamentario o il legatario, che il modo venga imposto a carico degli eredi legittimi.

Esemplificando il concetto, qualora Primo istituisca erede Caio e gli imponga l'onere di costruire una scuola, se Primo rinunzia ed accetta Terzo, erede legittimo (non essendo state disposte sostituzioni dal testatore), Terzo stesso subentra nell'obbligazione afferente al modo. Ciò costituirebbe prova dell'asserita natura autonoma dell'onere.

Addirittura è possibile ipotizzare che il testamento contenga unicamente il modo, da imporsi all'erede legittimo (Cass. Civ. Sez. II, 4022/07 ) anche se è stato rilevato come, anche in questa ipotesi, esso pur sempre acceda ad un'istituzione d'erede, ancorchè determinata ex lege .

La caratteristica dell'autonomia non può tuttavia prescindere dall'osservazione che il modo può risultare in concreto intimamente collegato alla disposizione principale. In questo senso devono leggersi le già ricordate regole di cui agli artt. 647 e 794 cod.civ., a proposito di modo impossibile o illecito apposto tanto alla disposizione testamentaria quanto alla donazione. Al contrario di quanto sopra visto, nel caso in cui il modo si dovesse ritenere espressione dell'unico motivo determinante rispetto alla disposizione principale, viene infatti disposta la caducazione dell'intero negozio. Come è possibile un tale esito?
La cosa si può spiegare facendo ricorso alla nozione di collegamento negoziale nota10. In particolare si tratterebbe di una fattispecie di collegamento negoziale volontario desumibile, quando non dall'espresso tenore letterale dell'atto (nel quale si facesse ad esempio menzione espressa della risoluzione per l'ipotesi di inadempimento), anche dall'interpretazione della volontà del disponente nota11. Occorre brevemente riferire del significato dell'attributo della volontarietà riferita al collegamento: essa si riferisce alla istituzione del collegamento tra disposizione accessoria e principale, fermo restando che, una volta posta la connessione, è la legge a disciplinare la rilevanza di siffatto nesso.

La tesi dell'autonomia dell'onere permette inoltre di configurare un testamento che contenga soltanto un modo che, come tale, in difetto di ulteriori disposizioni, non potrà che gravare sull'erede legittimo nota12.

Note

nota1

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.257.
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nota2

Così Rescigno, voce Condizione, in Enc. dir., vol.VIII, p.765.
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nota3

Carnevali, voce Modo, in Enc.dir., vol. XXVI, p.687, Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.536 e Costanzo, voce Modo, in Enc.giur.Treccani, vol.XX, p.4, per il quale, di conseguenza, si dovranno applicare al modo le norme in materia di obbligazioni (p.es. in tema di luogo, tempo, diligenza e ritardo nell'adempimento).
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nota4

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto, Napoli, 1997, p.207 e Gangi, La successione testamentaria, Milano, 1972, p.34.
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nota5

Vindigni, Voce
Modo, in N.mo Dig. it., vol.X,
p.822.
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nota6

Cicu, in Congresso in memoria di Fadda, Studi Sassaresi, Milano, 1968, p.162 e Coviello, Manuale di diritto civile italiano, vol.I, Milano, 1910, p.430.
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nota7

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto, Napoli, 1997, p.207.
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nota8

Costanza, in Le
successioni testamentarie
, a cura di Bianca, p.153; Criscuoli, Le
obbligazioni testamentarie, Milano, 1965, p.197; Liserre,
Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966,
p.159.
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nota9

Giorgianni, Il modus testamentario, in Riv.trim.dir.e proc.civ, 1957, p.889 e p.923.
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nota10

In questo senso già Mastursi, Sulla differenza tra condizione e modus, in Giur.compl.Cass.civ., 1954, I, 1, p.89.
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nota11

Grassi, La fattispecie modale, Padova, 1976, p.14.
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nota12

Costanzo, op.cit., p.2.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • CARNEVALI, Modo, Milano, Enc. dir., XXVI, 1976
  • CICU, Congresso in memoria di Fadda, Milano, Studi Sassaresi, 1968
  • COSTANZA, Le successioni testamentarie, A cura di Bianca
  • COSTANZO, Modo, Enc.giur.Treccani, XX, 1990
  • CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980
  • GANGI, La successione testamentaria, Milano, 1972
  • GIORGIANNI, Il modus testamentario, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957
  • GRASSI, La fattispecie modale, Padova, 1976
  • LISERRE, Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966
  • MASTURSI, Sulla differenza tra condizione e modus, Giur.compl.cass.civ., I, 1954
  • RESCIGNO, Condizione, Enc.dir., VIII, 1961
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • VINDIGNI, Modo, N.sso dig.it., X, 1964

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