Mutamento del titolo del possesso ( interversio possessionis )



L'art. 1164 cod.civ., titolato "interversione del possesso" contempla il fenomeno della modificazione del titolo del possesso. A questo proposito giova rammentare che il possesso si sostanzia nel potere materiale sulla res corrispondente alla proprietà o ad un diverso diritto reale di godimento. Vale a dire che è possessore tanto colui che, proprietario del bene, esercita le facoltà inerenti al proprio diritto, quanto l'usufruttuario che si comporti allo stesso modo, traendo dal bene le utilità che questo è atto a produrre salva rerum substantia.
Non è che il possesso si riferisca al diritto: la situazione possessoria è pur sempre legata al potere sulla cosa, potere che tuttavia si commisura e si ragguaglia alla specie del diritto reale.
Pertanto è evidente che, essendo diverse le facoltà ed i poteri assicurati da ciascun diritto reale, correlativamente diverso è anche il contenuto del possesso che ad essi corrisponde. Si pensi ancora al caso di Tizio, proprietario di un immobile che costituisce un diritto di usufrutto per anni 20 a favore di Caio, il quale a propria volta costituisce a favore di Sempronio un diritto di abitazione per anni 5. Sembra chiaro che ciascuno di questi soggetti vanta una situazione possessoria (talvolta mediata) peculiare e rapportata alla consistenza della situazione giuridica soggettiva attiva di cui ciascuno è titolare.
L'interversione del possesso si specifica proprio in relazione all'eventuale mutamento del possesso che il titolare pretende essere intervenuto. In particolare l'art. 1164 cod.civ. vale ad impedire che colui il quale risulta esser titolare di un diritto reale minore su cosa altrui, possa usucapire la proprietà del bene in difetto di determinati presupposti nota1. A tal fine occorre che si verifichino alternativamente due ipotesi:
  1. la specie del possesso sia mutata per causa proveniente da un terzo;
  2. analoga mutazione sia intervenuta in forza di opposizione fatta dal possessore. Pertanto, nell'esempio sopra fatto, qualora Sempronio, semplice titolare del diritto di abitazione sul bene, intenda usucapirne la proprietà, deve portare a conoscenza del proprietario e dell'usufruttuario che, a far tempo da un momento determinato, egli reputa che il proprio possesso sia qualitativamente riconducibile a quello che corrisponde al diritto di proprietà. E' possibile che ciò avvenga sia in forza di una dichiarazione portata a conoscenza del proprietario, sia in forza del compimento di attività materiali, purchè da esse si desuma inequivocabilmente l'intenzione di possedere nomine proprio (Cass. Civ. Sez. II, 1802/95 ) nota2.
Particolari difficoltà ha posto l'applicazione del principio in esame nel caso in cui un soggetto intende allegare la propria situazione possessoria al fine di usucapire l'intero diritto quando non già vanti un possesso corrispondente ad un diritto reale minore, bensì una quota frazionaria del diritto. In questo caso non si verificherebbe cioè una modificazione qualitativa del possesso, bensì una modificazione quantitativa. A decisioni che hanno negato che alla fattispecie possa essere applicato l'art. 1164 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 18255/2015; Cass. Civ. Sez. II, 1209/86 ; Cass. Civ. Sez. II, 7846/94 ), si oppone un diverso orientamento che vi è invece favorevole (Cass. Civ. Sez. II, 2261/98 e Cass. Civ. Sez. II, 5127/99 ).
Giova ribadire che si parla in senso proprio di interversio possessionis per indicare il passaggio da un possesso ad un altro possesso. La locuzione viene anche utilizzata in senso ampio per alludere alla ben diversa ipotesi, prevista dall'art. 1141 cod.civ., del mutamento da detenzione a possesso (Cass. Civ. Sez. III, 8032/94 ; Cass. Civ. Sez.II, 16498/02 ) nota3.

Note

nota1

V. Sacco, Il possesso, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1988, p.181.
top1

nota2

Così Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.389.
top2

nota3

In tal senso si confrontino p.es. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.359; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, pp.758 e ss.; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.176; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.131. Addirittura secondo Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.450, l'art. 1164 cod. civ. espliciterebbe una delle conseguenze della norma dell'art. 1141 cod. civ..
top3

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
  • SACCO, Il possesso, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, 1988

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Mutamento del titolo del possesso ( interversio possessionis )"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti