Legge del 2016 numero 122 art. 9


NORME DI ADEGUAMENTO PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLE CAUSE TRANSFRONTALIERE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI E SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.
2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorità centrale.
3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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