Legge del 2016 numero 122 art. 1


CAPO I Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ E TRASPARENZA DELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI. CASO EU PILOT 4632/13/AGRI)

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;
b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2016 numero 122 art. 1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti