Legge del 2016 numero 122 art. 10


PERMESSO DI SOGGIORNO INDIVIDUALE PER MINORI STRANIERI

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;
b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».
2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono soppresse.
3. Al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.
4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti di cui al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

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