Legge del 2016 numero 122 art. 32


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BIOSSIDO DI CARBONIO. CASO EU-PILOT 7334/15/CLIM

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
a)qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;
c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

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