Legge del 2005 numero 262 art. 13


CAPO III Altre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria (PUBBLICITA' DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO DEGLI INTERESSI PRATICATI DALLE BANCHE E DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI)
1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

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