Legge del 1997 numero 266 art. 26


Rifinanziamento e chiusura dell' operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni
Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all' abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all' obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non è intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.
Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell' importo spettante a ciascun beneficiario.
Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.
Agli oneri derivanti dall' attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall' articolo 2, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all' entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del ministro del Tesoro, all' apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell' Industria, del commercio e dell' artigianato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1997 numero 266 art. 26"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti