Legge del 1997 numero 266 art. 4


Programmi del settore aeronautico
E' autorizzata l' ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
E' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l' anno 1998 per la finalità di cui all' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonchè, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell' industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell' ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall' industria dell' Unione europea.
Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell' Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l' anno 1998. A tal fine il ministro del Tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonchè per corrispondere le quote di competenza italiana del programma Efa (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del ministero dell' Industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il ministero della Difesa, che tengano conto dell' avanzamento progettuale.

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