Legge del 1985 numero 372 art. 5


Alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, è conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica.
L'ampliamento della tenuta di Castelporziano è dichiarato di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti.
A tal fine è autorizzata l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata da un lato dal confine con l'attuale tenuta di Castelporziano, da un altro lato con la strada provinciale di Pratica di Mare, da un terzo lato dalla strada litoranea di Torvaianica e da un quarto lato dalla strada di congiunzione tra le due predette che corre sul confine che delimita il comune di Roma e il comune di Pratica di Mare.
I termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori sono stabiliti, rispettivamente, in tre e cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'indennità di espropriazione è determinata in base all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Per quanto non diversamente previsto si applicano le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Il procedimento di espropriazione è iniziato dalla intendenza di finanza di Roma con la richiesta di determinazione dell'indennità all'ufficio tecnico erariale.
La stima dell'ufficio tecnico ha gli effetti della perizia giudiziaria. Competente per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è la corte di appello di Roma.
L'espropriazione è pronunciata previo esperimento della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 372 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti