Legge del 1985 numero 372 art. 1


A decorrere dal 1° luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, è stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilità.

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