Legge del 1978 numero 392 art. 46


RINVIO ALLE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO SULLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
[1. Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall'articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile. Si applica altresì l'art. 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile]
(Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995, ai sensi dell'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673).

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