Legge del 1978 numero 392 art. 3


RINNOVAZIONE TACITA
1. Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.
2. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.
(L'art. 14, L. 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato gli artt. 1 e 3 limitatamente alle locazioni abitative).

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