Legge del 1978 numero 392 art. 20


VETUSTA'
1. In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
2. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.
(L'art. 14, L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha abrogato gli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 limitatamente alle locazioni abitative).

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