Il nostro ordinamento, pur escludendo i figli non riconoscibili dal novero dei successori legittimi, ha ritenuto di dover contemperare le esigenze di natura pubblicistica, volte a sfavorire la relazioni incestuose, con le ragioni di tutela dei figli nati in forza di quel rapporto. In questo senso
il legislatore ha riconosciuto ai figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili (cfr. gli artt.
580 e
594 cod.civ.)
il diritto ad un assegno vitalizio proporzionato alle sostanze del genitore defunto nonché alla qualità degli eredi. Il legislatore ha previsto una disciplina sia in tema di successione legittima sia in quella necessaria, al fine di garantire a questi soggetti una vocazione a titolo particolare avente ad oggetto una somma di denaro. E' evidente allora che ci troviamo di fronte a fattispecie che configurano un legato ex lege
nota1 . Il diritto all'assegno si fonda sul fatto della generazione e sull'ulteriore requisito dell'impossibilità di proporre azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (Cass.Civ. Sez.I,
467/86 ) e non su uno status di diritto familiare verso il de cuius
nota2. Ne consegue che deve essere esclusa l'operatività dell'istituto della rappresentazione in caso di indegnità o di rinunzia del figlio
nota3.
Note
nota1
Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.478.
top1nota
nota2
Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XLIII, t.1, Milano, 2000, p.119.
top2nota3
Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.175.
top3Bibliografia
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- MENGONI, Successione per causa di morte.Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.,dir. Cicu e Messineo, 1983
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000