Si parla di leasing pubblico non già in relazione ad una negoziazione contrassegnata da uno schema particolare. Il leasing "pubblico" è tale semplicemente perchè nel contratto è parte, in qualità di utilizzatore, un ente pubblico. I dubbi che al riguardo si agitavano tra gli interpreti, dubbi attinenti alla possibilità di fare ricorso a questa specifica negoziazione sotto il profilo della intrinseca inettitudine a soddisfare un pubblico interesse (nonchè dell'eventuale violazione della normativa cogente in materia di appalti pubblici), appaiono superati. L'elemento causale proprio del leasing, con specifico riferimento alla funzione di finanziamento, ben può risultare di utilità anche per l'ente pubblico. Al più si potrà riscontrare l'inserimento di specifiche clausole contrattuali volte a modulare in maniera più appropriata i contenuti dell'accordo, allo scopo di meglio adeguarlo alla normativa specifica, spesso imperativa, che disciplina l'attività degli enti pubblici, con specifico riguardo ai limiti di spesa ad essi imposti
nota1.
Da un punto di vista di vista oggettivo il contratto di leasing pubblico ha quale oggetto mediato un bene strumentale all'interesse pubblico. Lo schema contrattuale che postula l titolarità della proprietà del bene in capo al concedente chiarisce come non possano essere idoneamente assunti sotto lo schema contrattuale in esame i beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile
nota2.
Note
nota1
De Nova, Nuovi contratti, Torino, 1990, p.242.
top1nota2
Varano, Il contratto di leasing, in Riv.not., 1998, II, p.742.
top2Bibliografia
- DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1990
- VARANO, Il contratto di leasing, Riv. Not., II, 1998