Leasing finanziario e leasing al consumo



La distinzione tra leasing finanziario e leasing al consumo trae origine dall'apprezzamento della qualità dell'utilizzatore. Ogniqualvolta quest'ultimo rivesta la qualifica di imprenditore ricorrerà la prima figura, mentre la seconda si attaglia ad un soggetto che ben potrebbe essere appellato come "consumatore". Dal punto di vista della funzione economicamente tipica del leasing si può osservare come lo schema sia stato sviluppato proprio per sovvenire alle esigenze di finanziamento tipiche dell'impresa. Ciò non esclude tuttavia che la negoziazione sia accessibile a tuttinota1. In quest'ultima ipotesi si parla di "leasing al consumo", alludendo alla funzione di credito al consumo svolta dal contrattonota2. Un impulso in questa direzione è stato dato anche dalla più recente legislazione tributaria. Anche per tale motivo non può essere accolta l'opinione di chi ha respinto la nozione di leasing al consumo, sulla scorta dell'idea che la contrattazione non possa non riguardare il finanziamento finalizzato all'acquisizione di beni strumentali per l'esercizio dell'impresanota3. A ben vedere non si rinviene alcun divieto, nè testuale, nè desumibile dall'apprezzamento di principi generali, di considerare quale oggetto della negoziazione in parola beni di consumo. Alcune figure particolari di leasing quali il c.d. leasing "addossè" anzi presuppongono la natura di bene destinato al consumo, dando vita al collegamento "a catena" di più leasing dei quali è parte anche un utente finale del prodotto nota4.

Giova tuttavia rilevare come sia sempre aperta la possibilità di dar conto della eventuale elusione, per il tramite del perfezionamento del contratto di leasing al consumo, della normativa in materia di vendita con patto di riservato dominio o di locazione. Si pensi alla specifica disciplina, posta a protezione dell'acquirente, di cui all'art. 1526 cod.civ.nota5.

Note

nota1

Cfr. Luminoso, I contratti tipici ed tipici, in Tratt. di dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.418.
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nota2

De Nova, Nuovi contratti, Torino, 1990, p.312.
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nota3

In questo senso Buonocore, Il leasing, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, I, p.616. Secondo l'A. mentre il leasing finanziario sarebbe positivamente apprezzabile sotto il profilo della valutazione di cui all'art.1322 cod.civ., non altrettanto si potrebbe riferire per il leasing al consumo. La funzione di quest'ultimo non risulterebbe dissimile a quella della vendita con patto di riservato dominio, rispetto alla quale avrebbe luogo un'elusione rispetto alla disciplina fiscale. Proprio i più recenti atteggiamenti del legislatore tributario costituiscono l'argomento principalmente contrario a questa impostazione.
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nota4

Risulta anche da questo punto di vista non consivisibile il parere di chi (Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1235) sostiene il difetto, nel leasing di consumo, della funzione di finanziamento.
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nota5

Si veda ad esempioCass. Civ. Sez. III, 6390/1983 ), in cui un pizzaiolo aveva concluso un contratto di leasing avente ad oggetto una Mercedes, dichiarando ufficialmente che l'auto serviva per recapitare a domicilio pizze; accertato che l'auto serviva per suo uso personale il Tribunale ha proceduto alla riqualificazione del contratto in chiave di vendita con riserva della proprietà.
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Bibliografia

  • BUONOCORE, Il leasing, I contratti del commercio, dell'industria e del me, I
  • DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1990
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

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