Leasing traslativo e leasing di godimento


La distinzione, nell'ambito della figura del leasing finanziario, tra leasing c.d. "traslativo" e leasing c.d. "di godimento" concerne l'aspetto economico relativo al valore residuo del bene al termine del contratto. Il tutto allo scopo di individuare la disciplina cardine alla quale ancorare il rapporto.

La giurisprudenza ha infatti messo a fuoco (Cass. Civ. Sez.III, 18229/03 ; Cass. Civ. Sez. Unite, 65/1993 ) come ricorra l'ipotesi del leasing di godimento ogniqualvolta i beni che ne costituiscono l'oggetto non siano atti a conservare un apprezzabile valore residuale al termine stabilito nota1. La finalità della negoziazione è quella di finanziare la fruizione di un bene. La durata del contratto è pertanto usualmente correlata al periodo in cui si compie il ciclo di utilizzazione di quanto ne costituisce l'oggetto nota2. Poichè l'importo dei canoni si pone quale corrispettivo della predetta fruizione, qualificandosi il rapporto come ad esecuzione continuata, l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non è idonea ad incidere sulle prestazioni già eseguite, secondo il principio di cui al I comma dell'art. 1458 cod.civ.. L'utilizzatore sarà inoltre tenuto a fare consegna del bene al concedente. L'eventuale fallimento del primo manterrà il diritto di quest'ultimo a percepire i canoni maturati fino alla data della pronunzia dichiarativa di fallimento.

Al contrario, si darà leasing traslativo in tutti i casi in cui la negoziazione sia riferita a beni idonei a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'esercizio del diritto di opzione. Il trasferimento della proprietà del bene all'utilizzatore costituisce non già un esito eventuale e privo di una consistenza economica, bensì la sorte programmata dalle parti in sede di conclusione del contratto. Se Tizio si accorda con la spa Alfa che, al termine decennale previsto per il pagamento dei canoni, esso utilizzatore avrà la possibilità, esercitando il diritto di opzione previsto dal contratto, di diventare proprietario di un capannone industriale, è chiaro come il risultato finale sia propriamente quello di acquisire la proprietà di un bene dall'elevato valore residuo, talvolta persino superiore (tenuto conto del fenomeno inflattivo e rivalutativo del mercato immobiliare) alla misura dei canoni pagati e del corrispettivo dell'esercizio del diritto di opzione finale. Ciò premesso, a differenza di quanto si è detto in tema di leasing di godimento, al leasing traslativo risulterà pienamente applicabile il principio della retroattività della risoluzione di cui all'art. 1458 cod.civ..
In secondo luogo è stata reputata analogicamente estensibile la normativa di cui all'art.1526 cod.civ., dettato in materia di vendita con patto di riservato dominio (Cass. Civ. Sez.III, 12317/05 ). Ne segue che il concedente dovrà restituire i canoni riscossi fino a quel momento, avendo il diritto di percepire dall'utilizzatore sia un equo compenso per la fruizione della cosa (cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, 19732/11), sia il risarcimento del danno. Nell'ipotesi di previsione contrattuale di una clausola penale (art.1384 cod.civ.), il giudice potrà ridurne l'importo qualora fosse reputata eccessiva (come nell'ipotesi in cui esso consista nel residuo importo dei canoni a scadere: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 8470/2020 che ha statuito nel senso della nullità di una siffatta penale). Il nodo problematico è propriamente costituito dalla determinazione del concreto ammontare del predetto "equo compenso" (Cass. Civ. Sez.III, 9161/02). E' stato al riguardo deciso che esso possa risultare superiore al corrispettivo per il godimento temporaneo del bene, ma non all'importo costituito dalla somma del capitale impiegato dal concedente e dell'intero guadagno relativo all'operazione programmata. Infatti il recupero materiale del bene in via anticipata rispetto al termine stabilito permette al concedente di ricavare ulteriori utilità (Cass. Civ. Sez.III, 574/05). La ritenuta applicabilità della normativa in tema di vendita con riserva della proprietà non è senza conseguenza anche in riferimento ad ulteriori aspetti. Cosa dire della pattuizione intesa a porre a carico dell'utilizzatore i rischi relativi al perimento del bene? Al riguardo è stato deciso nel senso della validità della stessa (nonchè dell'intero contratto), richiamandosi il disposto di cui all'art.1523 cod.civ. (Cass. Civ. Sez.III, 6369/02 ).

Note

nota1

Giova rilevare come non pochi dubbi circa la fondatezza della distinzione in parola siano stati posti dagli interpreti. E' stato infatti osservato come l'elemento discretivo di cui al valore residuo del bene parametrato all'aspetto economico dell'opzione non tanto assumerebbe valenza giuridica, quanto piuttosto economica, sostanziandosi in un atteggiamento della volontà dei contraenti (Pardolesi, Leasing finanziario: si ricomincia da due, in Foro it., 1990, I, c.472). Non del tutto pacifica la distinzione in esame anche sotto altro punto di vista. Si è notato che, a rigore, il leasing sarebbe qualificato da una causa prevalente di finanziamento finalizzata a permettere il godimento di un bene. Quando diventasse preminante l'effetto traslativo si sarebbe al cospetto di una differente tipologia contrattuale, contrassegnata da una causa traslativa prossima a quella della vendita (Clarizia, Nuova figura di leasing e vecchi problemi: l'applicabilità dell'art.1526 c.c., in Giur.it., 1990, I, p.746).
top1

nota2

Rileva Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. di dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.390 che in questi casi "lo scambio dedotto nel rapporto ha ad oggetto il valore di consumazione della cosa".
top2

Bibliografia

  • CLARIZIA, Nuova figura di leasing e vecchi problemi: l'applicabilità dell'art. 1526 c.c., Giur. it., I, 1990
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • PARDOLESI, Leasing finanziario: si ricomincia da due, Foro it., I, 1990

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Leasing traslativo e leasing di godimento"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti