Le regole del rischio relative al perimento del bene



Riveste notevole rilievo mettere a fuoco gli effetti della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione in un contratto sottoposto a termine, a condizione ovvero munito di patto di riservato dominio, in dipendenza dell'oggetto della convenzione. Si evidenziano, infatti, notevoli differenze a seconda che sia dedotta una semplice obbligazione, ovvero un'attribuzione traslativa, diretta conseguenza dell'operatività del principio del consenso traslativo ex art. 1376 cod.civ. .

Se un contratto deduce due obbligazioni contrapposte e l'una diviene impossibile, l'altra parte o non è più tenuta ad effettuare la propria controprestazione, essendo liberata dall'obbligazione cui era tenuta (cfr. art. 1256 cod.civ. ), ovvero ha titolo per richiederne la restituzione secondo le norme in materia di indebito.

Qualora invece il contratto abbia ad oggetto un'attribuzione traslativa le cose vanno diversamente.

Si pensi ad una vendita immobiliare: una volta raggiunto il consenso, perfezionato l'accordo, viene trasferita, in omaggio alla regola dell'efficacia traslativa del consenso (art. 1376 cod.civ. ), la proprietà del bene e diviene dovuto il pagamento del prezzo che non fosse stato effettuato contestualmente alla stipula dell'atto. Se la consegna del bene diventa impossibile a causa del perimento di esso, ciò non vale ad escludere che la parte acquirente sia tenuta egualmente ad effettuare la propria controprestazione (cioè a pagare il prezzo) nota1.

Tutto questo in omaggio al principio res perit domino, secondo il quale il rischio per il perimento del bene grava su chi ne è il proprietario nel momento in cui l'evento si produce: donde la cruciale importanza di stabilire quando interviene il trasferimento del diritto da una parte all'altra nota2.

Questo vuole significare l'art. 1465 cod.civ. , precisando anche la portata della regola nel caso di vendita di cose generiche, nel senso che, in esito alla consegna o all'individuazione di esse, si verifica l'effetto traslativo della proprietà.

Vengono reputate eccezioni al principio res perit domino il II°comma dell'art. 1465 cod.civ. e l'art. 1523 cod.civ. (dettati rispettivamente in tema di vendita a termine e di vendita con patto di riservato dominio) nota3.

Dalla prima regola si evince che l'acquirente non è liberato dalla propria obbligazione se il trasferimento era sottoposto a termine iniziale ed il bene perisce prima che sopravvenga detto termine: questa soluzione viene spiegata in funzione della certezza della verificazione degli effetti propri dell'apposizione del termine nota4.

Da notare che, al contrario, l'ultimo comma dell'art. 1465 cod.civ.  prevede che l'acquirente di un diritto sottoposto a condizione sospensiva viene liberato dalla propria obbligazione se l'impossibilità (es.: attinente al perimento del bene) sia sopraggiunta anteriormente alla verificazione dell'evento dedotto sub condicione .

Questo esito si produce anche se, successivamente al perimento del bene, si avvera l'evento dedotto nella condizione sospensiva.

La forza della retroattività della condizione non giunge cioè fino al punto da far gravare sull'acquirente il rischio del perimento della cosa che avvenga in pendenza della condizione sospensiva. Detto rischio viene pertanto addossato all'alienante (art. 1465 , ult. comma cod.civ.) nota5.

Difatti qualora la regola della retroattività dovesse operare, una volta verificatosi l'evento condizionale, il trasferimento dovrebbe esser fatto risalire retroattivamente al momento della stipulazione. Questo importerebbe che l'impossibilità, sopravvenuta successivamente alla stipulazione stessa del contratto ed anteriormente al verificarsi della condizione, andrebbe a colpire l'acquirente.

Si è fatto tuttavia notare che, pendendo la condizione, la proprietà del bene rimane all'alienante nota6 e che, nel momento del perimento del bene, si estingue radicalmente ogni possibilità di trasferimento del medesimo. Verificatasi la condizione, il meccanismo della retroazione non rinviene pertanto più alcun oggetto sul quale appuntarsi nota7.

L'ulteriore eccezione al principio res perit domino è dettata in tema di vendita con patto di riservato dominio. Dispone a questo riguardo l'art. 1523 cod.civ. che il rischio del perimento del bene incombe sull'acquirente dal momento della consegna del bene e non da quello del pagamento dell'ultima rata a far tempo dal quale si verifica l'effetto traslativo della proprietà nota8.



Note

nota1

Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.76.
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nota2

Cfr. Rubino, La compravendita, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1971, p.451.
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nota3

Si vedano Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.8; Luzzatto, La compravendita, Torino, 1961, p.154.
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nota4

In questo senso Rubino, cit., p.463, il quale rileva che l'effetto traslativo si verifica automaticamente con il sopraggiungere del termine, indipendentemente da ogni ulteriore atto di volontà dell'alienante. Con la manifestazione del proprio consenso, cioè, il soggetto alienante ha già prestato tutta la cooperazione necessaria perchè possa verificarsi l'effetto traslativo, ragione per la quale il rischio passa al compratore dal momento stesso della conclusione del contratto. Analogamente Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1973, p.196, per il quale il termine iniziale opera sull'efficacia del contratto e non sul suo perfezionamento. Contra Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.319, che, pur prendendo atto di quanto stabilito dal codice, tuttavia riterrebbe preferibile l'esatto contrario.
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nota5

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.559; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.840.
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nota6

V. Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.378.
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nota7

Rubino, cit., p.464.
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nota8

La ratio di questa deroga al principio res perit domino viene individuata in ragioni equitative. Il compratore ha già ottenuto un vantaggio per effetto del conseguimento del possesso e del godimento del bene, onde si paleserebbe l'iniquità del conseguimento da parte sua di ulteriori vantaggi a scapito dell'alienante (cfr. Capozzi, cit., p.128).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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