Il termine possiede, a differenza della condizione,
carattere di certezza. Da ciò discende che, diversamente da quanto si verifica in tema di clausola condizionale, mediante la quale si pongono in dubbio gli effetti dell'atto, il termine iniziale li differisce con sicurezza ad un momento successivo, quello finale invece determina il momento in cui, con altrettanta certezza, essi verranno meno
nota1 .
Pure in relazione al termine si distinguono due momenti:
il tempo della pendenza , che corrisponde al periodo intercorrente tra il perfezionamento dell'atto ed il momento conclusivo previsto (es.: la data indicata o il sopraggiungere dell'avvenimento ineluttabile) ed
il tempo della scadenza .Pendente il termine si pone un'aspettativa che non ha ancora la consistenza del diritto soggettivo, ma che corrisponde ad una situazione assai più corposa rispetto all'aspettativa dipendente dalla condizione: la differenza, come è intuibile, è data proprio dall'assenza di incertezza propria dell'istituto in esame
nota2 .
Alla scadenza del termine si esplica l'efficacia propria del negozio ovvero vengono eliminati gli effetti propri dell'atto,
senza tuttavia che si verifichi alcuna retroazione del meccanismo effettuale (ciò che invece accade nella condizione)
nota3 .
La ragione dell'irretroattività è di agevole spiegazione: essa corrisponde proprio all'intento delle parti, le quali, mediante l'apposizione del termine, hanno voluto che gli effetti dell'atto si producessero (oppure venissero a cessare) in un momento successivo alla stipulazione del negozio.
Note
nota1
Di Majo, voce Termine, in Enc.dir., vol.XLIV, 1992, p.191.
top1nota2
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.204.
top2nota3
Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.255 .
top3Bibliografia
- DI MAJO, Termine, Enc.dir., XLIV, 1992
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002