Con l'art. 51, n.
5 l.n. termina il c.d. "protocollo" dell'atto notarile ed inizia la parte "dispositiva" dello stesso.
Ai fini della immodificabilità degli elementi essenziali del documento, il punto n. 5 dell'art.
51 l.n. richiede che siano riportati in lettere e per disteso le date, le somme e le quantità oggetto dell'atto.
Tale richiesta dev'essere assolta per le cose e le quantità che siano realmente l'oggetto dell'atto e non genericamente per tutte le date o le somme riportate per qualche ragione in atto.
La legge prescrive che tale indicazione sia effettuata "almeno per la prima volta".
Assolto l'obbligo richiesto, le successive ripetizioni degli stessi dati ed elementi, possono essere eseguite anche in maniera sintetica.
Sul valore da attribuire all'espressione
"almeno per la prima volta" è da preferire l'interpretazione più aderente al testo normativo, in base alla quale la menzione in lettere e per disteso delle somme e quantità, debba avvenire esattamente alla prima indicazione in atto, e non in un momento successivo
nota1.
Note
nota1
Cfr. Casu,
L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996, p. 205, e i riferimenti contenuti nella nota n. 25.
top1Bibliografia
- CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996