L'art.
2379 cod. civ. prevede un
termine triennale, decorrente dall'iscrizione o dal deposito presso il Registro delle Imprese (ovvero dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, nell'ipotesi in cui la deliberazione non sia soggetta ad iscrizione o deposito),
ai fini dell'impugnativa delle deliberazioni assunte dall'assemblea di una società per azioni relativamente ai vizi consistenti nella mancata convocazione ovvero nel difetto di verbalizzazione nota1.Si tratta di un termine avente carattere decadenziale: la legge vuole che sia fissato in maniera obiettiva un lasso di tempo entro il quale la questione deve essere definitivamente definita in un modo (vittoriosa contestazione degli esiti della deliberazione) piuttosto che in un altro (incontestabillità di quanto deliberato).Occorre inoltre rilevare la difficoltà di coordinare il principio di cui al II comma dell'art.
2379 cod. civ. della rilevabilità ex officio delle ipotesi di invalidità risultanti dal I comma della stessa norma con l'operatività del termine triennale qui in considerazione. Si deve ritenere infatti che, limitatamente ai vizi consistenti alla mancata convocazione dell'organo assembleare ed alla mancata redazione del verbale, il giudice non avrà la possibilità di dichiarare la nullità della deliberazione se non entro il predetto lasso temporale.
nota1
La norma non è, in esito alla riforma del diritto societario, estensibile alla s.r.l., stante il mancato richiamo ad essa da parte dell'art.
2479 ter cod. civ. che ha sostituito il previgente II comma dell'art.
2486 cod. civ. .
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Note
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